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  • CENSIMENTO ANNUALE OBBLIGATORIO APICOLTURA 2023 + SANZIONI

    Ricordiamo che è in corso il Censimento annuale obbligatorio per l’apicoltura e tutti i proprietari e detentori di alveari sono tenuti ad aggiornare l’Anagrafe Apistica Nazionale nel periodo compreso tra il 1°novembre ed il 31 dicembre di ogni anno.  

    Si precisa che in mancanza di tale adempimento sono previste le Sanzioni che riportiamo in calce.

    Gli apicoltori che hanno delegato la FAI ABRUZZO ad operare nella BDN   sono tenuti a fornirci:

    • n° alveari  e n° sciami  di ogni singola postazione;
    • le chiusure degli apiari che non vengono più utilizzati;

    Gli apicoltori, invece, che operano in Anagrafe Apistica in maniera autonoma sono pregati di inviare alla FAI Abruzzo il Censimento 2023 dei propri alveari per consentire l’aggiornamento degli elenchi dell’Associazione.

    A coloro che effettuano nomadismo si ricorda di controllare la tracciabilità di uscita e di rientro dei propri alveari (allegati C) prima di fare il censimento.

    Le denunce del Censimento vanno  presentate solo via mail  ENTRO E NON OLTRE il 10 dicembre 2023 per consentire  agli uffici della FAI Abruzzo l’inserimento dei dati entro i termini di legge. Superata tale data la FAI Abruzzo non garantisce la registrazione nei tempi dovuti e declina ogni responsabilità della mancata comunicazione degli apicoltori alla quale seguirà revoca della Delega dell’inadempiente.

    SANZIONI – Dlgs 134/2022 art. 18

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di apicoltura che non appone il cartello identificativo di cui all’articolo 9, comma 13, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascun apiario irregolare.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di apicoltura che non registra in BDN il censimento annuale previsto dall’articolo 9, comma 14, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro per ciascun apiario.

    3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non adempie all’obbligo di compilazione in BDN del Documento di accompagnamento informatizzato prima della movimentazione, di cui all’ Art. 8 comma 7, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da 150 euro a 1.500 euro per ciascuna movimentazione irregolare.